Patrocinio a spese dello stato
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Il patrocinio a spese dello Stato (anche detto impropriamente "gratuito patrocinio") è un istituto giuridico previsto nell'ordinamento italiano dal testo unico in materia di spese di giustizia (DPR n. 115/2002 - artt. dal 74 al 141). Ha lo scopo di attuare l'art. 24 della Costituzione e garantire l'accesso al diritto di difesa a persone non in grado di munirsi autonomamente del patrocinio di un avvocato per l'incapacità reddittuale di sostenerne il costo.
Indice
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L'istituto [modifica]
Le persone non abbienti, qualora abbiano necessità di essere rappresentate in giudizio, sia per agire che per difendersi, possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell'istituto del Patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio).[1]
Prima esistevano nell’ordinamento due discipline generali: quella sul gratuito patrocinio nel processo civile (RD n. 3282/1923) e quella del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (L. 217/1990). Accanto alla disciplina generale coesistevano alcune discipline speciali per determinati processi. La L. 134/2001, aggiornando la L. 217/1990, oltre ad alcune modifiche relative al patrocinio nel processo penale ha riformato la disciplina della procedura di ammissione e degli effetti del beneficio nei processi diversi dal penale.
Un aspetto particolare è quello dell’art. 116 del T.U. L’art. 32 disp. att. C.p.p., sostituito dall’art. 17 delle legge n. 60/2001, prevede che, se l’avvocato nominato d'ufficio dimostra di non essere riuscito ad ottenere dal difeso il compenso, il compenso è liquidato dallo Stato, con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato, come accade sempre se il difeso è ammesso al patrocinio. Questo è un modo per assicurare l’effettività e l’efficacia della difesa d’ufficio, garantendo la retribuzione al difensore, se il proprio assistito non paga, nonostante sia stato intimato a farlo, oppure se l'assistito stesso risulta irreperibile o latitante. Lo Stato ha diritto a recuperare la somma anticipata sul difeso, a meno che le condizioni di reddito di quest’ultimo non siano quelle che avrebbero consentito l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Altra ipotesi è quella delfallimento (art. 144 T.U.).
Per quanto riguarda gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, occorre distinguere:
processo penale (art. 107, 3° co. lett. c)): sono spese anticipate dall’erario le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d’ufficio o di parte;
procedimento civile (art. 131, 5° co.): sono anticipate o prenotate a debito con le modalità dell’art. 33 T.U. per le notifiche a richiesta di parte le indennità di trasferta, i diritti e le spese di spedizione;
procedura per adozione (art. 143, 1° co., lett.d)): sono anticipate dall’erario le indennità di trasferta, i diritti e le spese di spedizione per le notifiche a richiesta d’ufficio e per le notifiche e gli atti di esecuzione a richiesta di parte;
procedimento d’interdizione ed inabilitazione a richiesta del P.M. (art. 145): rinvio all’art. 131;
procedimento in cui è parte la Pubblica Amministrazione (art. 158, 2° co.): sono anticipate dall’erario le indennità di trasferta e le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell’amministrazione.
Per le controversie transfrontaliere è previsto il gratuito patrocinio anche per l'attività di consulenza legale e l'assistenza stragiudiziale prodromica all'azione processuale.
Requisiti [modifica]
Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.776,33 lordi.[2]
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Quando vi è interesse di uno dei familiari nel contenzioso che sta nascendo, non si deve computare il suo reddito in sommatoria: il reddito per la determinazione del rispetto della soglia di ammissibilità verrà calcolato facendo riferimento solo al richiedente ed agli altri eventuali familiari conviventi non in conflitto.[3]
Nomina dell'avvocato [modifica]
Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte d'appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito della causa o il magistrato dinanzi al quale pende il processo.[4]
Note [modifica]
^ Avvocato gratuito a spese dello Stato. 24-2-2009. URL consultato in data 21-10-2009.
^ Importo aggiornato con Decreto 2/07/2012 del Ministero della Giustizia. URL consultato in data 9-11-2012.
^ Manuale per la separazione ed il divorzio con il gratuito patrocinio. URL consultato in data 26-10-2012.
^ Guida Breve per l'Accesso al Gratuito Patrocinio in Creative Commons - III° Edizione. URL consultato in data 01-01-2013.
Voci correlate [modifica]
Testo tratto da wikipedia
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